CARTA D'IDENTITA' MAGGIORENNI
La carta d’identità è un documento di identificazione che ha una validità fino alla data di nascita del titolare immediatamente successiva ai 10 anni dalla data del rilascio e si può rinnovare fino a 6 mesi prima dalla data della scadenza. La data della scadenza è riportata sul retro della carta stessa. Sulla carta d’identità non viene più indicata la professione, mentre lo stato civile viene inserito solo su richiesta dell’interessato.
Si informa che per i nuovi residenti non è necessario chiedere il rilascio di una nuova carta di identità.
Requisiti: aver compiuto 18 anni ed essere residenti nel Comune.
Costo del documento €. 5,42 / €. 10,58 in caso di nuovo rilascio a seguito di smarrimento, furto, deterioramento di Carta d’Identità ancora in corso di validità.
Documenti da presentare: l'interessato dovrà presentarsi personalmente con:
- Carta di Identità scaduta (in caso di rinnovo);
- Carta di Identità deteriorata per richiesta di duplicato;
- N. 3 fotografie formato tessera uguali, recenti, a capo scoperto e su sfondo chiaro;
- In caso di furto o di smarrimento, è necessario esibire l'originale della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia, Carabinieri, ecc.);
- Per i cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), è richiesto, inoltre, di presentarsi muniti di passaporto valido, in caso di primo rilascio di carta d’identità. A decorrere dal 1° giugno 2007, gli uffici consolari sono autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d'identità a favore dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti al registro dell'AIRE. Il costo per il rilascio e il rinnovo della carta d'identità è fissato in misura identica a quello previsto per i cittadini residenti in Italia.
Validità per l’espatrio: i Paesi verso i quali è possibile recarsi con la carta d’identità sono elencati sul sito della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it).
Tempi di rilascio: a vista
CARTA D'IDENTITA' CON SCADENZA SUCCESSIVA AL 25/06/2008:
A seguito dell’entrata in vigore della L. 133/2008, le carte d’identità, con validità di 5 anni, che scadono successivamente al 25/06/2008, possono essere prorogate di ulteriori 5 anni con la sola apposizione di un timbro.
Requisiti: la carta d’identità deve essere in buone condizioni. Il titolare della carta d’identità, se impossibilitato a presentarsi all’ufficio anagrafe, può delegare un’altra persona per l’apposizione del timbro.
ATTENZIONE: si sono riscontrate delle difficoltà nell'ingresso con la carta d'identità prorogata in alcuni paesi. Si consiglia quindi di consultare il sito Viaggiare Sicuri prima di recarsi all'estero.
CARTA D’IDENTITA’ PER I MINORENNI DAI 0 AI 18 ANNI
Il Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 ha introdotto nuove disposizioni in materia di rilascio della carta d’identità: è soppresso il limite di età per il rilascio (antecedentemente fissato in anni 15) ed è stabilita una validità temporale diversa di tale documento, a seconda dell’età del minore La carta d’identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia compiuto 12 anni.
Requisiti: avere dai 0 ai 18 anni ed essere residenti nel Comune.
Costo del documento: €. 5,42 - €. 10,58 in caso di nuovo rilascio a seguito di smarrimento, furto, deterioramento di Carta d’identità ancora in corso di validità.
Documenti da presentare:
· N. 3 fotografie formato tessera del minore uguali, recenti a capo scoperto e su sfondo chiaro;
· Carta d’identità scaduta in caso di rinnovo;
· Modulo "Assenso per minori" debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori;
· Presenza del minore e di almeno uno dei genitori.
Durata:
· Minori di anni 3: validità fino alla data di nascita del titolare immediatamente successiva ai 3 anni dalla data del rilascio (non prorogabile);
· Minori dai 3 ai 18 anni: validità fino alla data di nascita del titolare immediatamente successiva ai 5 anni dalla data del rilascio (non prorogabile).
Validità per l’espatrio: L’assenso all’espatrio deve essere sottoscritto presso l’ufficio anagrafe da entrambi i genitori.
Nel caso in cui un genitore sia impossibilitato a presentarsi personalmente all’ufficio anagrafe, dovrà consegnare al genitore che si presenta l’atto di assenso compilato e sottoscritto, allegando copia di un documento di identità in corso di validità.
In mancanza dell’assenso di uno dei genitori, è necesario presentare l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
I paesi verso i quali è possibile recarsi con la carta d’identità sono elencati sul sito della Polizia di Stato (http://www.poliziadistato.it/).
Espatrio minori di anni 14:
Il minore di anni 14 in possesso della carta d’identità valida per l’espatrio deve essere accompagnato all’estero da almeno uno dei genitori.
Nel caso in cui il minore viaggi con persona diversa dai genitori, la stessa dovrà essere indicata su apposito modello di assenso all’accompagnamento, debitamente compilato e sottoscritto dagli esercenti la potestà e dall’accompagnatore, presentato unitamente alla fotocopia dei documenti di identità degli stessi. L’assenso all’accompagnamento verrà convalidato dalla Questura.
Cittadini stranieri:
La carta d’identità viene rilasciata anche ai minori di cittadinanza straniera, ad esclusivo titolo di documento di riconoscimento non valido per l’espatrio.
È necessario esibire allo sportello il passaporto o un altro documento di riconoscimento.
Tempi di rilascio: a vista
Assenso_per_minori.pdf | 11.1 K |