Autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva di certificazione)
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori o esercenti pubblici servizi (E.N.E.L., Telecom, ecc.), nonché con i privati che vi consentono, il D.P.R. n. 445/2000 (normativa sulla documentazione amministrativa) prevede di sostituire la certificazione con la dichiarazione sostitutiva di certificazione. Le dichiarazioni da presentare agli organi dell’Amministrazione Pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure sottoscritte e presentate unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
La stessa può essere utilizzata per comprovare i seguenti fatti, stati o qualità personali:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe/nubile, coniugato o vedovo;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
- iscrizione in albi o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale od economica, anche ai fini della concessione dei benefici, di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’ Anagrafe Tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello Stato Civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
L’autocertificazione non è ammessa per certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità C.E.E., di marchi e di brevetti e per la documentazione inerente l’attività giudiziaria. In questi casi dovrà essere presentata la documentazione prevista dalle apposite norme.
La presentazione di un’autocertificazione non veritiera, è punita ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia.
Modulistica:Dichiarazione sostitutiva di certificazione