IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2016 (IMU)
I M U 2016
La Legge di Stabilità 2016 (L. 28/12/2015, n. 208) ha introdotto importanti e rilevanti novità in materia tributaria riassunte sinteticamente e sottoriportate:
TERRENI AGRICOLI (Art. 1, c. 13)
A decorrere dall’anno 2016 sono di nuovo esenti tutti i terreni agricoli ubicati nel Comune di Pagnacco, come lo erano fino al 31.12.2013.
IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO (Art. 1, c. 10)
Dal 2016 per questi immobili non è più prevista l’assimilazione ma solamente una riduzione al 50% della base imponibile (aliquota ordinaria 7,6 per mille). Sono esclusi dal comodato gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9. Per aver diritto a questa riduzione il proprietario dell’immobile concesso in comodato dovrà:
1. registrare il contratto presso l’Agenzia delle Entrate (per la registrazione sono richiesti € 200,00);
2. possedere un solo immobile abitativo in Italia. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile dato in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale purchè non classificato nelle categorie A/1-A/8 o A/9;
3. risiedere anagraficamente e dimorare nel Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato;
4. presentare all’Ufficio Tributi del Comune di Pagnacco entro il 30/06/2017, la dichiarazione Ministeriale per comunicare il comodato.
I contratti registrati precedentemente al 2016 che rispettino le suddette condizioni sono considerati validi a tutti gli effetti. In questo caso il proprietario dovrà solamente presentare la dichiarazione al Comune.
L'agevolazione decorre dalla data indicata sul contratto (o comunque dal 1 gennaio 2016) e non dalla data di registrazione. Eventuali registrazioni tardive (effettuate oltre i 20 giorni dalla stipula) non incidono sulla validità o sulla decorrenza.
Il contratto va registrato una sola volta e non rinnovato ogni anno. Qualora cambiasse il comodatario, andrà stipulato e registrato un nuovo contratto.
La riduzione prevista opera cumulativamente sulle eventuali riduzioni già concesse per immobili storici (sempre esclusi gli immobili di lusso).
Si rammenta che per aver diritto alle agevolazioni i contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (comma 12-ter dell’art. 13 D.L. 201/2011 e smi).
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)
L'articolo 9-bis, comma 1 del D.L. 47/2014 ha modificato l'Art. 13, c. 2 del D.L. 201/2011 ridefinendo i casi di assimilazione ad abitazione principale.
In particolare si stabilisce che: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".
Per godere dell'esenzione è necessario autocertificare la sussistenza delle condizioni previste (cittadinanza italiana, iscrizione AIRE, titolarità di un trattamento pensionistico estero e proprietà di un immobile abitativo sul territorio italiano non locato né ceduto in comodato) tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
ABITAZIONE DI ANZIANI O DISABILI IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI
Con norma regolamentare, è assimilata all’abitazione principale – pertanto NON è soggetta a imposta - l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. La casa però non deve essere locata.
COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA (Art. 1, c. 15)
È disposta la non applicazione dell’IMU alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, includendovi le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO (Art. 1, c. 53)
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 l’imposta municipale propria, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6 dell’art. 13 del DL n. 201/2011 e smi, è ridotta al 75%.
CHI DEVE PAGARE L’IMU:
L’IMU deve essere pagata da tutti i proprietari di aree fabbricabili, di immobili adibiti ad attività produttive, commerciali e professionali, fabbricati inagibili e fabbricati non destinati ad abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze). L’imposta è dovuta per la quota ed il periodo di possesso. Se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato il mese intero.
COME DETERMINARE LA BASE IMPONIBILE E CALCOLARE L’IMPOSTA:
Per ottenere la base imponibile, le rendite catastali vanno rivalutate del 5% (L. 662/96), come per l’ICI e successivamente moltiplicate per i nuovi moltiplicatori (M), sotto riportati:
Fabbricati | Abitazioni cat.A (escluso A/10) e pertinenze cat. C/2, C/6 e C/7 | M = 160 | Cod. tributo: 3912 |
Fabbricati | Per uffici e studi cat. A/10 | M = 80 | Cod. tributo: 3918 |
Fabbricati | Per immobili cat. B, C/3, C/4 | M = 140 | Cod. tributo: 3918 |
Fabbricati | Per immobili Cat. D/5 | M = 80 | Cod. tributo: 3925 (Stato) |
Fabbricati | Per immobili Cat. D (escluso D/5) | M = 65 | Cod. tributo: 3925 (Stato) |
Fabbricati | Per immobili Cat. C/1 | M = 55 | Cod. tributo: 3918 |
Aree fabbricabili | Valori approvati con atto consiliare n° 28 del 20.06.2007 |
| Cod. tributo: 3916 |
ALIQUOTE: In sede di acconto si applicano le aliquote dell’anno precedente:
4,00 per mille | · Per le abitazioni principali (cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (solo 1 pertinenza per tipo C/2, C/6 e C/7 – alle eccedenze si applica l’aliquota base del 7,6 per mille). |
7,60 per mille | ALIQUOTA ORDINARIA · Per tutti gli altri fabbricati; · Per le aree edificabili |
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:
ammonta a €. 200,00/annue fino a concorrenza del’importo dovuto. Spetta in parti uguali ai possessori che hanno destinato l’immobile a loro abitazione principale – indipendentemente dalla quota di possesso - e per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione.
La base imponibile è ridotta del 50%:
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D. Lgs. n° 42/2004.
SCADENZE E MODALITA’ DI VERSAMENTO:
- entro il 16 giugno 2016, PRIMA RATA (acconto 50% imposta annua);
- entro il 16 dicembre 2016, SECONDA RATA A SALDO.
I versamenti devono essere effettuati con modello F24 e sono esenti dal pagamento di spese e commissioni:
- presso qualsiasi sportello bancario presente sul territorio nazionale;
- presso tutti gli uffici postali presenti sul territorio nazionale.
IMPORTO MINIMO ANNUALE €. 5,00
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il ravvedimento operoso è un istituto con il quale il contribuente può sanare volontariamente determinate violazioni indicate all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni e integrazioni (ritardato o minore versamento del tributo).
Il contribuente che intenda avvalersi di tale facoltà deve versare il tributo o il maggior tributo dovuto, la sanzione e gli interessi effettuando il versamento tramite modello F24.
Sanzioni ed interessi vanno calcolati sulla sola imposta non versata.
Gli interessi vanno calcolati applicando il tasso legale in ragione degli effettivi giorni di ritardo.
Il nuovo tasso legale stabilito dal Ministero dell'Economia e Finanze ed applicato a partire dal 01/01/2016 ammonta allo 0,20% annuo.
A titolo informativo si ricorda che il tasso legale applicato nell’anno 2015 ammontava allo 0,50%.
Le sanzioni previste sono le seguenti:
- 0,10% dell'imposta per ogni giorno di ritardo per i versamenti effettuati fino al 14.o giorno dalla scadenza;
- 1,50% dell’imposta per i versamenti effettuati dal 15.o giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1,67% dell’imposta per i versamenti effettuati dal 31.o giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,75% dell’imposta per i versamenti effettuati oltre i 90 giorni ed entro un anno dalla scadenza;
Per ritardi di oltre 1 anno dalla scadenza si provvede d’ufficio al recupero di quanto non versato applicando una sanzione pari al 30,00% dell’imposta, oltre agli interessi di legge.
DICHIARAZIONE IMU:
Gli immobili già dichiarati ai fini ICI non devono essere dichiarati ai fini IMU.
Rimane l’obbligo di dichiarazione per: comodati, pensionati AIRE, coniugi separati/divorziati, immobili ceduti in leasing, variazione valore e/o destinazione urbanistica terreni, acquisti/cessioni/fusioni/frazionamenti terreni edificabili, inizio e fine lavori per nuove costruzioni e ristrutturazioni, aree pertinenziali, inagibilità/inabitabilità.
Per le variazioni intervenute nell’anno 2015 le dichiarazioni devono essere presentate entro il 30 giugno 2016.
Si comunica che l’IMU è un tributo dovuto in AUTOLIQUIDAZIONE, ossia ciascun contribuente è tenuto al calcolo ed al versamento nella misura corretta.
Al fine di facilitare tale adempimento sul sito del Comune (www.comune.pagnacco.ud.it) è disponibile il CALCOLO IUC 2016 con la possibilità di stampa del mod. F24 di pagamento. L’ufficio tributi è comunque a disposizione per ogni eventuale necessità durante il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 – mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 18,00 - Tel. 0432-661920 – E-mail: tributi@com-pagnacco.regione.fvg.it