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Opere pubbliche

OPERE PUBBLICHE (D.Lgs. 33/2013 - Articolo 38)

Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sul proprio sito istituzionale: i documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche; le linee guida per la valutazione degli investimenti; le  relazioni annuali;  ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione (inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte dell'amministrazione e gli esiti delle valutazioni ex-post che si discostino dalle valutazioni ex-ante); le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo  128  del  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono pubblicate anche le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.