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CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE Art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"


I cittadini possono rendere le dichiarazioni anagrafiche (di cui all'art. 13, comma 1, lettere a)  b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) con una delle seguenti modalità:
1) direttamente all’Ufficio Anagrafe di Pagnacco – via del Buret n. 8 – piano terra, negli orari di apertura al pubblico
2) a mezzo raccomandata
3) a mezzo fax al numero 0432661919
4) per via telematica alla PEC comune.pagnacco@certgov.fvg.it, ad una delle seguenti condizioni:
      - che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
      - che il dichiarante sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
      - che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante; 
      - che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.


Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per tutte le persone che con lui cambiano la residenza. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità di tutti coloro che trasferiscono la residenza che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori (quelli contrassegnati con un solo asterisco) comporta la non ricevibilità della richiesta.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A). L’istanza, senza la documentazione allegata, è irricevibile (artt. 5 e 6 del D.Lgs.n.286/98).
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata  nell’allegato B).


Il richiedente proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
In caso di abitazione di nuova costruzione, l’indirizzo esatto dell’abitazione deve essere richiesto all’ufficio tecnico urbanistica edilizia privata del Comune.
PATENTE E VEICOLI INTESTATI – Devono essere forniti il numero della patente e delle targhe dei veicoli (autoveicoli, rimorchi, motoveicoli, ciclomotori) intestati al dichiarante e agli altri membri della sua famiglia, mediante compilazione del modello “Dati Patente”.
TESSERA BENZINA AGEVOLATA – Se in possesso della tessera della benzina agevolata, rivolgersi alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Udine – Ufficio Carburanti – in Via Morpurgo n. 4 – Udine – tel.  0432-273222 / 276 / 256  –  fax 0432-273555 - www.ud.camcom.it – benzine@ud.camcom.it   

ITER PROCEDURA ANAGRAFICA


L’Ufficiale d’Anagrafe nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni provvede all’iscrizione anagrafica, alla cancellazione o alla registrazione del cambio di abitazione. Nei casi di iscrizione con provenienza da altri comuni o dall'estero di cittadini italiani iscritti all'AIRE, l'Ufficiale d'Anagrafe provvede, con la massima tempestività, ad informare dell'iscrizione effettuata il comune di provenienza o di iscrizione AIRE, inoltrando a quest’ultimo i dati forniti dall'interessato.
Il comune di provenienza provvede a sua volta alla cancellazione dell'interessato, con decorrenza dalla data della presentazione della dichiarazione, entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione del comune di nuova iscrizione. A partire dal momento di ricezione della comunicazione, il comune di provenienza cessa di rilasciare agli interessati la certificazione anagrafica.
Il successivo adempimento a carico del comune di provenienza riguarda l'invio al comune di nuova iscrizione dei dati integrati e corretti, riguardanti l'interessato, entro e non oltre il termine di cinque giorni lavorativi dalla comunicazione effettuata dal comune di nuova iscrizione. Il comune di nuova iscrizione, nelle more del ricevimento della comunicazione da parte del comune di precedente iscrizione, rilascia solo la certificazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia.

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

L’accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione deve avvenire entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata. Decorso tale termine, qualora non vengano comunicati all'interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione.Con riguardo ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, si informa che la verifica della regolarità del soggiorno precede l'iscrizione anagrafica.In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione e la segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.In caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.