Assegno di maternità per madri non lavoratrici (I.N.P.S.)
Assegno di maternità per le madri non lavoratrici
Riferimenti normativi: art. 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive integrazioni; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2000, n. 452 e dall'art. 74 del Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151.
L'assegno di maternità è un contributo economico per la nascita di un figlio, concesso dai Comuni a favore delle madri, cittadine italiane o comunitarie oppure extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, disoccupate che non beneficiano quindi della copertura previdenziale prevista per il periodo dell'astensione obbligatoria dal lavoro.
L'assegno viene calcolato sulla base dell'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica), rilasciato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/1998.
La domanda deve essere compilata dalla madre ed inoltrata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino, o dall'adozione o dall'affidamento preadottivo, completa di attestazione I.S.E.E. dalla quale risulti un valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.), per l'anno 2008, pari o inferiore a Euro 31.223,51, con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il valore I.S.E. è riparametrato, tenendo conto delle maggiorazioni previste dal D.lgs. n. 109/98.
L'Attestazione I.S.E.E. può essere richiesta gratuitamente presso qualsiasi Centro di Assistenza Fiscale convenzionato o prenotando l'appuntamento presso l'Ufficio Assistenza sociale del Comune di Pagnacco.
PER SAPERNE DI PIU' consulta il sito INPS.
Per ulteriori informazioni e per la compilazione dell'apposito modulo di domanda rivolgersi all'Ufficio amministrativo del Servizio sociale.