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Autentica di firma su passaggi di proprietà di beni mobili registrati

La Legge n. 248 del 04/08/2006 prevede che l’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi possa essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista.
L’autentica notarile non é quindi più obbligatoria per i seguenti atti:

di vendita (anche ex art. 2688 c.c.);
costitutivi di ipoteca aventi ad oggetto i beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi);
di accettazione di eredità.I soggetti abilitati all’autentica delle sottoscrizioni sono i seguenti:
gli Uffici Comunali;
i titolari degli STA (Uffici Provinciali ACI che gestiscono il PRA, Uffici della Motorizzazione Civile, delegazioni ACI e Studi di consulenza automobilistica).

L’atto di vendita deve essere redatto, a cura del venditore, nel riquadro T.
La sottoscrizione deve essere resa dal venditore in presenza del funzionario, il quale accerta l’identità del dichiarante a mezzo di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Qualora, nei casi previsti, l’atto di vendita non venga redatto sul certificato di proprietà, lo stesso deve essere in duplice originale e deve essere autenticata la firma sia dell’acquirente sia del venditore.

L’attività del funzionario è comunque limitata all’autentica della firma.

Costo
€. 0,52.

Documenti da presentare

  • Certificato di Proprietà del bene;
  • Documento di identificazione valido;
  • Marca da bollo da €. 16,00.


Tempi di rilascio

A vista.